Art. 22.
(Istituti di vigilanza).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di decreto prefettizio per la conduzione di un istituto di vigilanza sono autorizzati d'ufficio alla conduzione di un istituto di

 

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polizia privata, purché inoltrino richiesta al dipartimento entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando la documentazione attestante la propria qualifica, a pena di decadenza.